CORTE COSTITUZIONALE: FINE DEL MONOPOLIO SIAE

CORTE COSTITUZIONALE: FINE DEL MONOPOLIO SIAE

Con la sentenza depositata il 13 luglio 2020 n. 149, Relatore Cons. Giuliano Amato…

Buona notizia per L.E.A. (Liberi Editori Autori) e per Federintermedia

Con la sentenza depositata il 13 luglio 2020 n. 149, Relatore Cons. Giuliano Amato, la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate l’eccezione sollevata dalla SIAE, di legittimità
costituzionale dell’art. 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per
condotte riparatorie), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, sollevate,
in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio con ordinanza del 16 aprile 2019.
La disposizione portata all’attenzione della Consulta, in attuazione della direttiva 2014/26/UE
(Sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno la c.d. “direttiva
Barnier”), è intervenuta a modificare gli artt. 15-bis e 180 della legge n. 633 del 1941, consentendo
l’attività di intermediazione dei diritti d’autore – fino a quel momento di esclusiva spettanza della
SIAE – anche ad altri organismi di gestione collettiva, quali l’Associazione LEA – Liberi Editori e
autori ed altri organismi quali Federintermedia.
La questione di legittimità è stata, infatti, sollevata nell’ambito del giudizio promosso dalla SIAE
per l’annullamento dell’elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione
indipendenti, nella parte in cui include LEA, tra tali organismi, asserendo che questa risulterebbe
priva di tutte le caratteristiche necessarie per svolgere le attività di intermediazione dei diritti
d’autore a norma dell’art. 2 del decreto legislativo n. 35 del 2017 (Attuazione della direttiva
direttiva Barnier).
In tale contesto, la Corte ha avuto modo di affermare che l’intervento effettuato dal legislatore con
il decreto legge n. 148 del 2017 non può essere dichiarato manifestamente privo dei presupposti di
necessità e urgenza, dovendo ravvisarsi la legittimità del ricorso alla decretazione di urgenza nella
«necessità di armonizzare compiutamente la normativa interna a quella comunitaria in tema di
liberalizzazione in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e di evitare l’apertura di una
procedura di infrazione» relativa al non completo recepimento della direttiva Barnier. Precisa
ulteriormente la Corte che «l’urgente necessità di provvedere di cui all’art. 19 del d.l. n. 148 del

2017, a prescindere da ogni valutazione sull’applicabilità al caso di specie dell’art. 37 della legge
24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), risulta connessa all’esigenza
di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per la mancata attuazione delle norme
europee di settore».
Il riconoscimento della non incostituzionalità della disposizione in esame ha l’effetto di
confermare l’eliminazione del regime di monopolio nel settore dell’intermediazione dei diritti
d’autore, consentendo che detta attività sia svolta anche da LEA e da altri organismi di
gestione collettiva- come Federintermedia – diversi dalla SIAE, in vista di una sempre
maggiore apertura alla libera concorrenza del mercato dell’intermediazione dei diritti
d’autore e della piena attuazione della direttiva Barnier.

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