Federintermedia audita dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati

Federintermedia audita dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati

AUDIZIONE FEDERINTERMEDIApresso la COMMISSIONE CULTURA della CAMERA DEI DEPUTATIVideoconferenza del 18 MAGGIO 2021, ore 10,30 Documento di cortesia. Testo non completamente esposto, per ragioni di tempo, durante la videoconferenza e comunque qui meglio espresso. Premessa Federintermedia  è un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore che è stato creato dalla FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA SCRITTORI  per

AUDIZIONE FEDERINTERMEDIA
presso la COMMISSIONE CULTURA della CAMERA DEI DEPUTATI
Videoconferenza del 18 MAGGIO 2021, ore 10,30

Documento di cortesia. Testo non completamente esposto, per ragioni di tempo, durante la videoconferenza e comunque qui meglio espresso.


Premessa

Federintermedia  è un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore che è stato creato dalla FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA SCRITTORI  per la necessità  di  sopperire alle inefficienza con cui la società monopolistica e generalista presente in Italia curava l’intermediazione dei proventi  per diritti d’autore degli scrittori di tutte le espressioni artistiche : letteratura, teatro, cinema, ecc (fuorché quelli della musica).
Federintermedia conta n 2.500 scrittori tra associati e mandanti, tra cui scrittori, editori, artisti, tutti esclusi da qualsiasi provento (si ritiene) per la gestione monopolistica degli stessi diritti.
Nel 2016 la Federazione Unitaria Italiana Scrittori mise in mora l’Ente monopolistico per inefficienza, cioè non aver raccolto in più anni proventi per 30milioni per diritti di reprografia. In ragione di ciò l’Ente monopolistico ritenne di escludere la Federazione Unitaria Italiana Scrittori dalla funzione di rappresentanza sindacale degli scrittori, esclusione dalla ripartizione di proventi anche di quelli pubblicistici come per es. reprografia e copia privata.

1° parte – Le tre proposte di legge on. Battelli (C. 1305), on. Lattanzio (1735, on. Vacca (2716).

Si considera la proposta dell’onorevole Battelli (C. 1305) in gran parte recepita dalla proposta Vacca, sottoscritta anche dall’onorevole Battelli.

La proposta di legge a prima firma dell’onorevole Gianluca Vacca (C. 2716) presenta rilevanti novità, mentre la proposta dell’on. Paolo Lattanzio (C. 1735) è molto conservativa e non agevola certamente l’accesso al mercato dei nuovi entranti.

E’ vero che una liberalizzazione senza regole danneggia gli aventi diritto e gli utilizzatori, ma va sottolineato che l’art. 182bis della proposta Vacca fissa una serie di norme, cui tutti gli organismi di gestione collettiva dovranno attenersi.

La proposta Vacca, ad avviso di Federintermedia, attua una reale liberalizzazione del settore, perseguita attraverso il ridimensionamento del ruolo dell’Ente monopolistico – che perderebbe la natura di ente pubblico economico, che la pone in una posizione di supremazia nei confronti di tutti i possibili concorrenti – e l’affidamento delle sue funzioni pubbliche all’istituenda Agenzia del diritto d’autore e dei diritti connessi. Importanti funzioni verrebbero trasferite all’Agenzia soprattutto per garantire la par condicio di tutti gli organismi autorizzati ad operare sul mercato.

L’Agenzia prevista dalla proposta Vacca dovrebbe quindi tenere un registro unico delle opere, gestire la rete territoriale di incasso dei diritti per conto di tutti gli organismi di gestione collettiva ed assumere una serie di importanti funzioni in materia di reprografia (nuovi art. 68.4 e art. 181ter) e copia privata (art. 71septies), settori nei quali la gestione collettiva dei diritti è necessariamente obbligatoria.

I repertori che soffrono di una insufficiente attività di tutela dell’Ente monopolistico sono quelli letterari e delle arti figurative (sono i repertori italiani cosiddetti “minori, economicamente non significativi”), come dimostrano i risultati di gestione dell’Ente monopolistico in questi settori, di gran lunga inferiori a quelli di altre società europee, anche se operanti in Paesi con un PIL inferiore all’Italia.

La proposta Vacca definisce le forme di sostentamento dell’Agenzia, che svolgerebbe anche funzioni di mediazione e risoluzione alternativa delle controversie.

Abbastanza prudente appare la procedura per la destinazione dei beni immobili patrimonio dell’Ente monopolistico, che la proposta Vacca affida ad un arbitrato volto alla ricognizione della provenienza e della loro attuale consistenza. Anche se l’Ente monopolistico è fuori dal perimetro della finanza pubblica e non gestisce fondi pubblici il censimento di questi immobili e la ricostruzione della loro storia sarebbero affidati ad uno studio ad hoc, come chiaramente indicato dalla proposta[1].

Le preoccupazioni dell’Ente monopolistico per il trattamento dei cosiddetti “apolidi” (e cioè gli autori non iscritti ad alcun organismo di gestione collettiva) sono condivise da Federintermedia. I suoi iscritti sono stati finora ignorati dall’Ente monopolistico nella ripartizione dei diritti dei settori (reprografia e copia privata in primo luogo) nei quali per legge l’Ente monopolistico ha incassato ogni anno i compensi dovuti a tutti gli autori, e quindi anche a quelli non iscritti all’Ente monopolistico.

La proposta dell’on.  Lattanzio non prevede alcuna nuova agenzia, lasciando all’Ente monopolistico le più rilevanti e remunerative funzioni pubbliche, che in un mercato realmente liberalizzato dovrebbero essere invece affidate a strutture professionali e soprattutto neutrali.

Le regole certe e trasparenti auspicate dall’Ente monopolistico per disciplinare la gestione collettiva sono analoghe a quelle presenti nelle altre due proposte, mentre una novità positiva è costituita dalla soppressione del contrassegno, peraltro prevista anche dalla proposta Vacca.

In definitiva la proposta Lattanzio mira a consolidare la posizione dominante dell’Ente monopolistico sottraendole solo i compiti non remunerativi (ripartizione del compenso per il prestito bibliotecario, affidata al Ministero della Cultura, soluzione comunque caldeggiata in passato da Federintermedia) o in perdita (tenuta del registro software affidata al MISE: art. 103 4° comma e non 3° comma).

L’annuncio di “equilibrio” della proposta Vacca è contenuto soprattutto in due articoli:

a) Il settimo comma dell’art. 180, in base al quale i proventi relativi ad utilizzazioni all’estero maturati in favore di autori non iscritti all’Ente monopolistico e non ripartiti entro tre anni sono considerati non distribuibili ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e verrebbero utilizzati per finanziare le attività individuate dagli organi dell’Ente monopolistico;

b) Il nuovo ottavo comma dell’art. 180, che introdurrebbe nel mercato liberalizzato una presunzione legale di rappresentanza in favore dell’Ente monopolistico, che agirebbe anche per conto degli aventi diritto non iscritti ad alcun organismo di gestione collettiva. Anche in questo caso gli importi non distribuibili spettanti a questi aventi diritto sarebbero utilizzati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per sostenere attività individuate dagli organi dell’Enter monopolistico.

In entrambi i casi nessuna pubblicità è prevista per i dati relativi a questi proventi, cui dovrebbero accedere gli aventi diritto per essere in grado di rivendicare i diritti di loro spettanza.

2° parte-  L’esperienza di Federintermedia per la contrattualistica
Federintermedia esprime un parere complessivamente positivo sulla proposta di legge n. 2716 dell’On. Vacca che prevede la costituzione dell’Agenzia del diritto d’autore e dei diritti connessi.
L’istituzione della suddetta Agenzia andrebbe nella direzione di rendere le opere degli autori italiani maggiormente competitive nel mercato internazionale, grazie ad alcune misure previste nella proposta di legge, che garantirebbero una maggiore efficienza nella gestione dei diritti d’autore e l’accessibilità delle informazioni inerenti le opere e la loro circolazione.
L’Agenzia avrebbe infatti la finalità di perseguire il buon andamento del mercato sia degli organismi di gestione collettiva sia delle entità di gestione indipendenti, sia nel campo del diritto d’autore, sia nel campo dei diritti connessi; nonché sostenere la promozione delle iniziative culturali e la protezione delle opere dell’ingegno e dei materiali protetti dai diritti connessi. Viene prevista la costituzione e la tenuta di un registro pubblico (una banca dati informatica) delle opere e dei materiali protetti, contenente tutte le informazioni sul regime dei diritti, al quale devono confluire le informazioni in possesso sia degli organismi di gestione collettiva, per i propri iscritti, sia degli operatori privati (editori, galleristi, mercanti, case d’asta, …), per i non iscritti ad un organismo. Infine, all’Agenzia verrebbe attribuita la funzione di organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), dando finalmente attuazione alle numerose statuizioni contenute nelle più recenti direttive in materia di diritto d’autore, quali la “Direttiva Burnier” (2014/26/EU) e la “Direttiva Copyright” (2019/790/UE).

Federintermedia è disponibile ad offrire un contributo concreto sia nell’ambito dell’istituzione della procedura di risoluzione alternativa delle controversie (ADR),  sia nell’ambito della progettazione del registro pubblico delle opere e dei materiali protetti.

In merito alla procedura di ADR, Federintermedia può mettere a disposizione le competenze acquisite nell’ambito di un progetto svolto insieme ad Arbitra Camera, l’Azienda speciale della CCIAA di Roma, denominato “ADR per la Cultura”, che ha ad oggetto la risoluzione delle controversie nel settore cultura, mediante il ricorso agli istituti della mediazione e dell’arbitrato semplificato.

In estrema sintesi, “ADR per la Cultura”, promuove l’inserimento, nella contrattualistica con gli autori, di una clausola multistep, che contempla il preventivo ricorso al servizio di mediazione e, nel caso di suo insuccesso, il ricorso alla procedura di arbitrato semplificato. E’ stata infatti predisposta una procedura di arbitrato, che contempla un regolamento semplificato, rapido e più economico di quello ordinario e più adatto al settore di riferimento.

In merito invece alla istituzione del registro pubblico delle opere e dei materiali protetti gestito dall’Agenzia e che dovrebbe contenere le informazioni sul regime dei diritti e, quindi, garantire la trasparenza delle transazioni commerciali, Federintermedia può fornire gli schemi di contratto predisposti in favore dei propri autori. Solo attraverso l’adozione di modelli di contratto, messi a disposizione gratuitamente in favore degli operatori di mercato, l’Agenzia potrebbe garantire l’acquisizione di informazioni sui diritti univoci e catalogabili e, quindi, riuscire ad attuare l’equità e la trasparenza delle negoziazioni. Dovrebbero essere messe a disposizione delle Collecting society anche contratti tipo di licenza delle opere agli utilizzatori.

Federintermedia ha redatto i seguenti schemi di contratto:

Modelli di contratto tipo di edizione a stampa e digitale: disciplina il rapporto giuridico che intercorre tra l’autore di opere letterarie e l’editore, sancendo i maniera chiara: la tipologia di diritti ceduti e di quelli riservati all’autore; le percentuali sulle vendite, differenziate per tipologia di sfruttamento; la pubblicazione entro una certa data; la stampa di un numero minimo di esemplari per ogni edizione; lo sfruttamento accurato ed ininterrotto dell’opera; la necessità dell’autorizzazione dell’autore in caso di trasferimento a terzi dei diritti; la rendicontazione dei compensi; le ipotesi di risoluzione del contratto.

Modello di contratto tipo di scrittura televisiva: disciplina il rapporto giuridico che intercorre tra l’autore di testi e l’emittente, produttore televisivo. La sua struttura ne consente l’applicazione sia alle produzioni televisive seriali, come le fiction, sia ai programmi televisivi, siano essi d’intrattenimento, informazione, educazione o altro. Nel contratto de quo trova applicazione, in favore degli autori televisivi, la normativa della Legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore (LDA), prevista a tutela degli autori delle parti letterarie delle opere assimilate a quella cinematografica, (artt. 46 bis, 49, 50 LDA).

Modelli di contratto in favore degli artisti, autori di arti visive contemporanee: si tratta didue schemi di contratto, uno di vendita di opera d’arte da parte dell’artista ed uno di mandato per la esibizione e la vendita. L’iniziativa è finalizzata a promuovere l’uso del contratto nel mercato italiano dell’arte, caratterizzato da una prassi altamente informale e basata sulla reciproca fiducia e la stretta di mano. Intendono inoltre assicurare che l’autore continui ad avere un potere di controllo, di intervento e di remunerazione sull’opera ceduta, anche in occasione di trasferimenti successivi della proprietà ed a tutela dei suoi diritti morali e patrimoniali d’autore.


Articoli di interesse

Lascia un commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono segnati con *